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Consiglio Ue: accordo su mandato negoziale per le Ngt, i nuovi Ogm

AttualitàConsiglio Ue: accordo su mandato negoziale per le Ngt, i nuovi Ogm

Bruxelles, 14 mar. (askanews) – Il Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri (Coreper,) che prepara le riunioni ministeriali del Consiglio Ue, ha approvato oggi a Bruxelles il mandato alla presidenza semestrale di turno polacca per condurre i negoziati co-legislativi con il Parlamento europeo e con la Commissione sul regolamento riguardante le piante ottenute con le “Nuove tecniche genomiche” (Ngt) e sugli alimenti e mangimi derivati.

Pur introducendo diverse modifiche per poter ottenere l’appoggio di un numero di Stati membri corrispondente alla maggioranza qualificata, il mandato negoziale del Consiglio lascia sostanzialmente intatto l’impianto di fondo della proposta iniziale della Commissione, che comporta la parziale deregolamentazione nell’Ue di questi Ogm di nuova generazione, caratterizzati dall’introduzione in laboratorio di modificazioni genetiche che potrebbero anche verificarsi naturalmente o tramite metodi di riproduzione convenzionali.

Sono previsti due percorsi distinti per l’immissione sul mercato delle piante Ngt: quando risultano da non più di 20 modificazioni genetiche (categoria Ngt1) sono considerate come “sostanzialmente equivalenti” alle piante “convenzionali” ed esentate dale attuali norme Ue sugli Ogm, compreso l’obbligo di etichettatura.

Al di là delle 20 modificazioni genetiche introdotte (categoria Ngt2) resta invece pienamente applicabile la normativa sugli Ogm, ovvero un regime di autorizzazione fondato sulle valutazioni di rischio da parte dell’Efsa (l’Autorità Ue di sicurezza alimentare), con un sistema obbligatorio di tracciabilità ed etichettatura, e con la possibilità da parte degli Stati membri di imporre divieti di coltivazione sul proprio territorio nazionale.

La proposta stabilisce l’esclusione dell’uso di piante Ngt nella produzione biologica e l’etichettatura obbligatoria per le sementi Ngt, per entrambe le categorie.

Il mandato del Consiglio prevede che gli Stati membri possano decidere di vietare la coltivazione di piante Ngt di categoria 2 sul loro territorio, e adottare misure per evitare la presenza indesiderata di tracce di piante Ngt2 in altri prodotti. Gli Stati membri dovranno inoltre introdurre misure per prevenire la contaminazione transfrontaliera. I prodotti derivati da piante Ngt2 saranno sottoposti a etichettatura obbligatoria, in linea con la proposta della Commissione.

Per quanto riguarda le piante Ngt1, la posizione del Consiglio chiarisce che, per evitarne la presenza indesiderata nell’agricoltura biologica, gli Stati membri possano adottare misure specifiche nel loro territorio, in particolare in aree con condizioni geografiche particolari, come le isole e le regioni insulari.

Una novità importante nel mandato negoziale del Consiglio è poi il divieto di considerare come Ngt di categoria 1 le piante modificate geneticamente per essere rese tolleranti agli erbicidi, garantendo così che tutte le piante con questa caratteristica rimangano soggette ai requisiti di autorizzazione, tracciabilità e monitoraggio previsti per i “vecchi” Ogm e per le piante Ngt2.

In Consiglio Ue, i paesi più favorevoli al nuovo regolamento sono Francia, Italia, Spagna, Portogallo e Olanda; contrari invece Austria, Romania, Slovacchia e Ungheria. La Grecia, inizialmente indecisa, ha votato a favore della proposta della presidenza polacca, e lo stesso ha fatto anche il Belgio, ma con riserva, dichiarando di non impegnarsi necessariamente a sostenere l’eventuale accordo finale dopo i negoziati con il Parlamento europeo. La Germania, che si è sempre astenuta a causa di contrasti in seno alla propria maggioranza di governo, ha confermato la propria posizione.

Il Parlamento europeo aveva votato la sua posizione nel febbraio 2024, chiedendo in particolare tre cambiamenti importanti al testo del regolamento: 1) un divieto assoluto di brevettabilità per tutte le piante Ngt, di entrambe le categorie, per evitare l’aumento dei costi e nuove dipendenze di agricoltori e allevatori dalle grandi società agroindustriali; 2) una condizione aggiuntiva per la definizione delle Ngt di categoria 1, secondo cui non più di tre modifiche genetiche, tra le 20 consentite, dovrebbero riguardare le sequenze che modificano una proteina; 3) un obbligo di etichettatura con la dicitura “Nuove tecniche genomiche” anche per le piante Ngt1 e i prodotti derivati. Soprattutto su questi tre punti il negoziato si annuncia difficile.

L’obiettivo dichiarato del regolamento è quello di agevolare la creazione di varietà vegetali migliorate, che siano resistenti al cambiamento climatico e ai parassiti, che diano rese più elevate o che richiedano meno fertilizzanti e pesticidi durante la coltivazione.

Le nuove tecniche genomiche, al contrario dei “vecchi” Ogm che erano ottenuti attraverso la “transgenesi”, sono basate sulla “cisgenesi”, ovvero l’inserimento nelle piante di geni provenienti da specie affini, e non estranee. In pratica, per ottenere determinate caratteristiche delle piante, si “pilotano” e si accelerano modificazioni genetiche che non sarebbero impossibili naturalmente, e lo si fa applicando i meccanismi di precisione della genomica, basati cioè sulla mappatura dettagliata del genoma. Negli Ogm tradizionali, invece, le modificazioni genetiche venivano conseguite senza sapere esattamente dove nel genoma sarebbero andate a inserirsi le nuove sequenze di Dna introdotte.

Resta il fatto, sottolineato da diverse organizzazioni ambientaliste ed esperti scientifici, che qualunque modificazione del genoma comporta il rischio potenziale di “effetti non intenzionali”, a livello sia genetico che epigenetico (cioè dentro o fuori il Dna), ed eliminare la valutazione di rischio, il regime di autorizzazione e gli obblighi di tracciabilità ed etichettatura, come la Commissione propone di fare con gli Ngt1, appare poco coerente con il principio di precauzione previsto dal Trattato Ue e con il dovere di informare i consumatori.

Inoltre, appare poco fondato scientificamente il criterio puramente quantitativo della “soglia” di 20 modifiche genetiche per distinguere tra le due categorie di Ngt: il numero di modifiche è importante, ma non è l’unico fattore che può determinare il rischio di “effetti non intenzionali”.

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