Per accedere allo strumento, il contribuente deve rispettare condizioni specifiche, riguardanti eventuali debiti tributari
Il D.Lgs. n.13/2024 ha introdotto il concordato preventivo biennale che offre ai contribuenti la possibilità di definire il reddito derivante dall’esercizio di attività d’impresa o professionali per un biennio ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP.
Ci sono però alcune condizioni specifiche, riguardanti eventuali debiti tributari, che il contribuente deve soddisfare per accedere allo strumento.
“In primis, il contribuente non deve avere debiti tributari relativi al periodo d’imposta precedente. In caso di debiti tributari – evidenzia Guido Rosignoli, vicepresidente della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – questi devono essere stati estinti per un importo complessivo pari o superiore a 5.000 euro, compresi interessi e sanzioni, entro il termine per l’accettazione della proposta”.
I debiti soggetti a rateazione o sospensione, come precisato dall’art.10 comma 2 ultimo periodo del D.Lgs. 13/2024, non concorrono al limite di 5.000 euro fino a decadenza dei relativi benefici.
Non tutti i debiti del contribuente rappresentano una preclusione all’accesso allo strumento.
“La norma infatti fa chiaro riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate come debiti derivanti da atti impositivi conseguenti ad attività di controllo degli uffici o ad attività di liquidazione degli uffici e cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione. Causa preclusiva – conclude Rosignoli – è anche la sussistenza di debiti afferenti contributi previdenziali definitivamente accertati”.