La fruizione dello sgravio non richiede alcuna specifica istanza all’INPS
Lo sgravio per l’assunzione di giovani, sia nella sua forma strutturale che in quella introdotta dal Decreto Coesione a partire da settembre 2024, prevede la possibilità per un nuovo datore di lavoro che assume un giovane già impiegato a tempo indeterminato con lo sgravio, di beneficiare degli incentivi residui.
Mentre in alcuni casi può risultare complessa e rischiosa, la possibilità di fruire del beneficio residuo è confermata in alcune situazioni specifiche dalla prassi amministrativa: Cessione del contratto a tempo indeterminato (ex art. 1406 c.c.); Trasferimento di azienda (ex art. 2112 c.c.)
“La fruizione dello sgravio non richiede alcuna specifica istanza all’INPS, né viene esposta in Unilav o nel LUL. L’unico documento ufficiale da cui risulta – afferma Felice Colonna, consigliere d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – è la denuncia Uniemens individuale del lavoratore che il nuovo datore di lavoro non può possedere”.
“Per facilitare la verifica del beneficio residuo, è possibile consultare sul portale INPS l’utility ‘Servizio di verifica esistenza rapporti a tempo indeterminato’ – prosegue Colonna – che permette di verificare l’esistenza di precedenti rapporti a tempo indeterminato del lavoratore e ottenere evidenza dei periodi di fruizione dell’agevolazione in caso di precedente utilizzo dello sgravio strutturale, fornendo i dettagli dei periodi di paga mensili in cui l’incentivo è stato effettivamente fruito”.
Inserendo il codice fiscale del lavoratore, il datore di lavoro può verificare se il lavoratore ha già avuto rapporti a tempo indeterminato e se ha beneficiato dell’incentivo.