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Sentenza nulla se il giudice non rispetta la qualificazione degli immobili

AutoprodottiSentenza nulla se il giudice non rispetta la qualificazione degli immobili

La sentenza n.14331/2024 della Corte di Cassazione

Con la sentenza n.14331/2024, la Corte di Cassazione affronta il tema della nullità della sentenza di secondo grado per presunta violazione dell’art.112 c.p.c. riguardo ad un’imposta di registro su immobili.

“Il caso in esame trae origine dall’impugnazione di una sentenza del giudice regionale, che aveva ritenuto dovuta l’imposta di registro in misura proporzionale basandosi su una diversa qualificazione degli immobili rispetto a quella data dall’Agenzia delle Entrate. L’Agenzia – spiega Fedele Santomauro, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – aveva qualificato gli immobili come abitativi, mentre il giudice di appello li aveva considerati strumentali”.

Questa riqualificazione è stata considerata un’integrazione processuale vietata della motivazione dell’atto impositivo.

I Supremi Giudici hanno stabilito che i giudici di appello avrebbero dovuto basarsi sulla qualificazione degli immobili come abitativi, come determinato dall’Agenzia delle Entrate, e valutare la legittimità della pretesa tributaria secondo le regole impositive corrette.

“La Cassazione ha evidenziato che il giudice che si pronuncia su un rapporto tributario diverso da quello accertato nell’atto impugnato o che prescinde dalla motivazione dell’atto impositivo incorre in ultra-petizione, vietata dall’art. 112 c.p.c. Il giudizio tributario – conclude Santomauro – pur essendo un’impugnazione-merito, deve rimanere entro i limiti delle ragioni di fatto e di diritto esposte nell’atto impositivo impugnato e degli specifici motivi dedotti nel ricorso introduttivo del contribuente”.

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