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Treno cancellato, come fare? Ecco l’ABC del risarcimento

AttualitàTreno cancellato, come fare? Ecco l’ABC del risarcimento

(Adnkronos) – Se il treno è stato cancellato (caso diverso rispetto al treno in ritardo) ecco cosa fare e quali sono i diritti del viaggiatore. A rispondere l’Unione nazionale dei consumatori. In caso di treno cancellato, puoi scegliere tra: annullare il viaggio e chiedere il rimborso del biglietto (può trattarsi di un rimborso totale o parziale se relativo alla parte del viaggio non effettuata); proseguire il viaggio in condizioni analoghe per raggiungere la destinazione finale non appena possibile, senza costi aggiuntivi. Ciò comprende l’uso di mezzi di trasporto alternativi se il treno è bloccato e il servizio è sospeso. 

L’impresa ferroviaria può, su richiesta, dare la possibilità di ricercare soluzioni alternative con altri fornitori di servizi di trasporto (ferroviario o meno), per consentirti di raggiungere la destinazione finale in condizioni comparabili. In questo caso, l’impresa ferroviaria rimborserà i costi sostenuti. 

Tuttavia, se l’impresa ferroviaria non informa delle opzioni disponibili per un itinerario alternativo entro 100 minuti dalla partenza prevista del treno cancellato, hai il diritto di trovare direttamente soluzioni alternative con altri servizi di trasporto pubblico (treno o autobus) senza l’accordo dell’impresa ferroviaria, la quale dovrà poi rimborsare i costi necessari, adeguati e ragionevoli sostenuti con tali soluzioni alternative. In ogni caso il consumatore ha il diritto l’assistenza sotto forma di pasti e bevande (in base ai tempi di attesa) se il ritardo è superiore a 1 ora e persino una sistemazione se fosse necessario pernottare. 

Se si deve proseguire il viaggio nonostante il treno cancellato, accettando un trasporto alternativo si potrebbe avere diritto a un risarcimento, qualora all’arrivo il ritardo sia di almeno 60 minuti: di importo pari al 25% del prezzo del prezzo del biglietto (se il ritardo è superiore a 1 ora e inferiore a 2 ore) di importo pari al 50% del prezzo del prezzo del biglietto (se il ritardo è superiore a 2 ore). 

Non si ha diritto a un risarcimento se il consumatore ha optato per il rimborso del biglietto se: il consumatore era stato informato del ritardo del treno prima dell’acquisto del biglietto; la cancellazione è stata causata da circostanze eccezionali. 

Non si ha diritto al risarcimento se l’impresa ferroviaria è in grado di dimostrare che la cancellazione è causata da eventi le cui conseguenze non era in grado di impedire o evitare, pur adottando tutte le misure ragionevoli del caso, ad esempio: condizioni meteorologiche estreme, gravi catastrofi naturali o pandemie – problematiche non connesse al funzionamento della ferrovia; presenza di persone sui binari, furto di cavi, emergenze a bordo, attività di contrasto, sabotaggio o terrorismo problematiche connesse alla condotta di terzi. 

In queste situazioni non hai diritto a un risarcimento, anche se continuano ad applicarsi gli altri diritti: il rimborso del biglietto o il trasporto alternativo e l’assistenza. Gli scioperi del personale ferroviario non sono considerati circostanze eccezionali. 

Il Regolamento europeo 2021/781 ha allargato il concetto di ‘circostanza eccezionale’ previsto per il trasporto aereo anche al trasporto ferroviario. 

Secondo le nuove regole “un’impresa ferroviaria non dovrebbe essere tenuta a corrispondere un indennizzo qualora sia in grado di dimostrare che il ritardo è stato causato da circostanze straordinarie quali condizioni meteorologiche estreme o gravi catastrofi naturali che mettevano a rischio l’esercizio sicuro del servizio”. 

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