Lo sgravio contributivo è legato ad un incremento occupazionale netto
Il decreto Coesione (n.60/2024) ha introdotto uno sgravio contributivo significativo per i datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato donne in situazioni di svantaggio, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.
Lo sgravio è destinato alle donne di qualsiasi età: prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi che siano residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno; prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, per lo svolgimento di professioni o attività lavorative in settori economici con un tasso di disparità occupazionale di genere superiore di almeno il 25% alla disparità media uomo-donna; prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
“L’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi ed è limitato ad un massimo di 650 euro su base mensile per ogni lavoratrice. Non può essere applicato – sostiene Rosa Santoriello, consigliera d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato e le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto”.
L’incremento occupazionale netto si calcola attraverso la differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.
“Il credito d’imposta – conclude Santoriello – è utilizzabile esclusivamente in compensazione con modello F24, non può essere ceduto o trasferito ma è cumulabile con altri aiuti di Stato, a condizione che non si superino i limiti previsti dalle normative europee di riferimento”.
Manuela Grimaldi