L’ordinanza della Corte di Cassazione
Con l’ordinanza n.15164/2024, la Corte di Cassazione affronta una controversia riguardante il rimborso delle ritenute fiscali sulle spese di viaggio di un lavoratore dipendente tra Enna e Catania.
“La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate – sottolinea Salvatore Baldino, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – sostenendo che i giudici di merito avevano errato nel qualificate le spese come non imponibili e richiamando l’art.51, comma 5 del TUIR che distingue tra rimborsi analitici e forfettari delle spese di trasferta”.
“I Supremi Giudici, rilevando che il rimborso era avvenuto su base forfettaria e che il contribuente non aveva dimostrato che le somme rimborsate non superassero i limiti previsti – aggiunge Baldino – hanno concluso che i rimborsi forfettari fino a 46,48 euro giornalieri non sono tassabili e l’onere della prova della natura non imponibile delle somme grava sul contribuente”.
Il contribuente ha anche contestato la validità per un presunto vizio di notifica, ma gli ermellini hanno ritenuto sanata la notifica grazie alla costituzione in giudizio del lavoratore.