Le modifiche introdotte dall’articolo 2 comma 2 del D.lgs. Adempimenti n. 1/2024
A partire da quest’anno, come previsto dall’articolo 2 comma 2 del D.lgs. Adempimenti n. 1/2024, i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati potranno presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità indicate all’art.51-bis del DL n.69/2013 e potranno richiedere il rimborso scaturente dalla dichiarazione direttamente all’Agenzia delle Entrate anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.
“Il citato articolo 51 stabilisce inoltre che se dal 730 presentato emerge un debito patente – spiega Fedele Santomauro, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – il pagamento può essere effettuato direttamente dal contribuente o dal soggetto che presta l’assistenza fiscale tramite il modello F24. In caso di credito invece, il rimborso sarà eseguito dall’Amministrazione finanziaria sulla base del risultato finale della dichiarazione, successivamente al termine di scadenza previsto per la presentazione del modello 730”.
Il Modello 730 precompilato senza sostituto va presentato direttamente all’Agenzia delle Entrate, ad un Caf o un professionista abilitato.
“In ogni caso, nelle informazioni relative al contribuente – prosegue Santomauro – va indicata la lettera ‘A’ nella casella ‘730 senza sostituto’ e barrata la casella ‘Mod. 730 dipendenti senza sostituto nel riquadro ‘Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio.
Nel caso in cui il modello venga presentato direttamente all’Agenzia delle Entrate, il contribuente può effettuare il pagamento online o stampare il modello F24 per il pagamento con le modalità ordinarie.