Il DL n.19/2024 ha introdotto nel Codice di Procedura Civile l’art.551 bis
Il DL n.19/2024 che attua il PNRR, ha introdotto nel Codice di Procedura Civile l’art.551 bis che regola l’efficacia del pignoramento dei crediti del debitore nei confronti dei terzi.
“La normativa intende limitare la durata del vincolo pignoratizio sui crediti presso terzi – afferma Michela Benna, consigliera d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – stabilendo che dopo dieci anni dalla notifica del pignoramento al terzo o della dichiarazione di interesse del creditore al mantenimento del vincolo, il pignoramento perde efficacia se non è stata pronunciata un’ordinanza di assegnazione delle somme o che il processo esecutivo sia stato estinto o chiuso anticipatamente”.
La dichiarazione di interesse può essere notificata a tutte le parti e al terzo, nei due anni antecedenti alla scadenza del termine decennale.
“Nel caso in cui il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi – prosegue Benna – trascorsi i dieci anni, l’inefficacia del pignoramento potrà farsi valere solo nei confronti dei terzi ai quali non è stata notificata e depositata la dichiarazione nei termini indicati”.
Quanto ai procedimenti di pignoramento presso terzi in corso alla data di entrata in vigore del decreto, se sono trascorsi almeno 8 anni dalla notifica ed è stata emessa un’ordinanza di assegnazione, questa perderà efficacia se non sarà notificata entro il 2 marzo 2026.
Infine, per quel che riguarda gli interessi sui crediti assegnati, se l’ordinanza di assegnazione non viene notificata al terzo entro il 31 maggio 2024, gli interessi cesseranno di essere maturati fino alla notifica dell’ordinanza e della dichiarazione al terzo.